Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CANONE INVERSO”

 

TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 1. Denominazione e sede. – E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “Canone Inverso A.P.S.”. L’ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta operante nel settore culturale e sociale. L’associazione ha sede legale a Padova, in corso Garibaldi 41. L’eventuale variazione della sede non comporta una modifica dello Statuto. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Statuto. – L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e succ. mod., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3. Efficacia dello statuto. – Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Articolo 4. Interpretazione dello statuto. – Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5. Scopo e finalità. – L’associazione “Canone Inverso A.P.S.” svolge attività di promozione sociale e culturale nei confronti di associati e terzi. Non persegue finalità di lucro e si ispira a principi di democrazia e uguaglianza di diritti nell’elezione degli organi associativi e nella partecipazione alla vita associativa, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’associazione è apartitica e aconfessionale ed è improntata al valore del pluralismo. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione “Canone Inverso A.P.S.” ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza del canto corale e della musica in genere formando un coro ispirato al principio di non discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere, partendo dal principio che ciascuno è libero di vivere la propria affettività senza che ciò costituisca elemento di valutazione o discriminazione sulla propria persona, ed è altresì libero di dichiarare o non dichiarare il proprio orientamento. Apportando il proprio contributo artistico e musicale e promuovendo e partecipando ad attività culturali, l’associazione sosterrà la lotta alla discriminazione per orientamento sessuale in tutti i settori della società, attraverso un’opera di sensibilizzazione del pubblico alla cultura LGBTQIA+ e alle istanze di questa minoranza, come l’equiparazione dei diritti delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali. L’Associazione ha altresì come sua finalità il collegamento con tutte le associazioni nazionali ed internazionali che, sotto vario nome, perseguono scopi affini, con le quali potrà collaborare e che potrà sostenere in vario modo.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

attuate mediante la realizzazione delle azioni indicate precedentemente.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione si avvale di attività diverse ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.:

  • prestazioni di servizi convenzionati;
  • cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, purché esse siano ausiliarie e sussidiarie alle attività sociali, e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

 

TITOLO II – GLI ASSOCIATI

 

Articolo 6. Numero di associati. – Il numero di associati è illimitato.

Articolo 7. Capacità di essere associati. – Possono diventare associati tutte le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e che condividono lo spirito e le finalità dell’associazione così come descritte nel presente Statuto.

Articolo 8. Domanda di partecipazione e ammissione. – Chiunque desideri divenire associato deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio direttivo, con la quale dichiara di voler accettare tutte le regole previste dal presente Statuto.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo e successivamente, in caso di esito positivo, comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Articolo 9. Permanenza nell’associazione. – Gli associati fanno parte dell’associazione a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dagli articoli 16, 17 e 21.

Articolo 10. Quota sociale annuale.  Ogni associato è obbligato a versare annualmente all’associazione la quota sociale. L’ammontare della quota sociale è determinato, di anno in anno, dal consiglio direttivo contestualmente alla redazione del bilancio.

Articolo 11. Contributo associativo speciale. – Qualora il consiglio direttivo ritenga necessario sostenere una spesa straordinaria per l’attuazione degli scopi dell’associazione e il fondo comune non sia sufficiente a coprirla e a garantire, al contempo, l’ordinaria amministrazione, esso può proporre all’assemblea degli associati di deliberare il versamento di un contributo associativo speciale.

Con tale proposta, il consiglio direttivo indica anche la spesa che il contributo associativo è destinato a sostenere.

La proposta di versamento del contributo associativo speciale è approvata dall’assemblea solo con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

In ogni caso, le eventuali somme residue entreranno a far parte del fondo comune dell’associazione.

Articolo 12. Non trasmissibilità e non rimborsabilità della quota sociale annuale e dei contributi associativi speciali. – La quota sociale annuale e i contributi associativi speciali eventualmente deliberati dall’assemblea non sono trasmissibili né per atto fra vivi né mortis causa.

Essi non sono in alcun modo rivalutabili né rimborsabili ai singoli associati in caso di perdita della qualifica di associato a seguito di recesso o esclusione o di scioglimento dell’associazione né per qualsiasi altra causa.

Articolo 13. Diritti dell’associato. – La qualifica di associato dà titolo a esercitare tutte le facoltà e i diritti conferiti dal presente Statuto e dalla legge.

Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le attività dell’associazione, senza alcuna esclusione né restrizione. Nel caso in cui un’attività non preveda la partecipazione di tutti gli associati, ci si riserva la possibilità di partecipare in formazione ridotta previo parere favorevole del direttore musicale, del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci.

Ogni associato ha altresì diritto di prender parte alla vita associativa. Ha diritto di voto nell’assemblea degli associati per l’adozione di tutte le deliberazioni riguardanti l’associazione nonché di candidarsi a tutte le cariche sociali, salvo il divieto di cumulo di più cariche associative.

Articolo 14. Doveri dell’associato.  La qualifica di associato obbliga a rispettare interamente il presente Statuto e tutte le delibere adottate dall’assemblea e dal consiglio direttivo.

Ogni socio apporta il proprio contributo personale, volontario e a titolo gratuito per il raggiungimento degli scopi dell’associazione in ragione della disponibilità e delle capacità personali, anche collaborando in modo attivo con gli organi dell’associazione e partecipando alle attività proposte.

Ogni associato è altresì tenuto al pagamento della quota sociale annuale e del contributo associativo speciale, se approvato dall’assemblea degli associati secondo l’articolo 11.

Articolo 15. Qualità di volontario. – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 16. Recesso dell’associato.  Ogni associato ha diritto di recedere dall’associazione liberamente e senza alcun limite, tramite una comunicazione scritta da inviare tramite PEC, fax, raccomandata A/R o da consegnare a mano al presidente del consiglio direttivo.

Articolo 17. Esclusione dell’associato. – La qualifica di associato si perde per esclusione in caso di:

  1. a) grave violazione delle regole del presente Statuto, delle delibere dell’assemblea o del consiglio direttivo;
  2. b) conduzione di attività contrarie all’interesse o agli scopi dell’associazione o il pericolo concreto e attuale di arrecare gravi danni, anche morali, ad essa;
  3. c) omesso versamento della quota sociale annuale o del contributo associativo speciale, qualora regolarmente approvato.

Articolo 18. Procedura di esclusione dell’associato. – Appena venuto a conoscenza di un motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 17 lettere a) e b), il presidente dell’associazione formula in modo preciso e chiaro l’addebito. Invita poi l’associato, anche in modo informale, a conformarsi alle regole violate e, se del caso, a porre fine all’attività dannosa per l’associazione e a riparare quanto fatto.

Nel caso in cui l’associato non adempia l’invito del precedente comma nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, il consiglio direttivo sottopone la questione alla prima assemblea utile affinché deliberi l’esclusione. Della convocazione dell’assemblea è data comunicazione anche all’associato da escludere, con l’invito a presentarsi di fronte ad essa per esporre le proprie difese.

Il presidente del consiglio direttivo espone l’addebito di fronte all’assemblea; in seguito l’associato da escludere, se presente, prende la parola. Non sono ammesse repliche.

L’assemblea delibera l’esclusione solo con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

Articolo 19. Procedura di esclusione dell’associato per morosità. – Appena venuto a conoscenza di un motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 17 lettera c), il consiglio direttivo dispone l’esclusione dell’associato. Tale delibera deve essere ratificata dalla successiva assemblea utile.

Articolo 20. Comunicazione dell’esclusione. – Il consiglio direttivo invia all’associato escluso copia della delibera dell’assemblea che lo riguarda tramite raccomandata A/R o PEC. L’esclusione va annotata nel libro degli associati.

Articolo 21. Altre cause di perdita della qualifica di associato. – La qualifica di associato si perde per morte.

TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE

 

Articolo 22. Fondo comune. – Costituiscono il fondo comune dell’associazione, al fine di garantirne il corretto funzionamento, tutte le somme di denaro e/o i beni mobili o immobili derivanti da:

  1. a) versamento delle quote associative e dei contributi associativi speciali;
  2. b) contributi erogati dai soci;
  3. c) accettazione di eredità, donazioni e legati;
  4. d) contributi di Stato, Regioni, enti locali, istituzioni o enti pubblici, anche destinati al finanziamento di specifici programmi rientranti nelle finalità dell’associazione;
  5. e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. f) prestazioni di servizi convenzionati;
  7. g) cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, purché esse siano ausiliarie e sussidiarie alle attività sociali, e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
  8. h) liberalità provenienti dagli associati o da terzi;
  9. i) iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’associazione come, a titolo d’esempio, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  10. l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e culturale;
  11. m) avanzi di gestione del precedente esercizio sociale;
  12. n) acquisti compiuti in nome e per conto dall’associazione;
  13. o) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod.

Articolo 23. Gestione del fondo comune e divieto di ripartizione di utili. – Il fondo comune deve essere destinato al perseguimento dei fini istituzionali dell’associazione. Spetta al consiglio direttivo gestire il fondo con la massima diligenza.

L’associazione ha l’obbligo di adoperare l’eventuale avanzo di gestione per il finanziamento di attività associative.

L’associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo Statuto.

E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e succ. mod salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 24. Esercizio sociale. – L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25. Bilancio I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e succ. mod e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 26. Bilancio sociale. – E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

Articolo 27. Personale retribuito. – L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Articolo 29. Assicurazione dei volontari. – I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 30. Organi dell’associazione. – Sono organi dell’associazione l’assemblea degli associati, il consiglio direttivo, il presidente dell’associazione e il direttore musicale. Nessun associato può cumulare più cariche contemporaneamente.

Articolo 31. Leale collaborazione.  Tutti gli organi dell’associazione collaborano fra loro in buona fede e in modo leale e corretto per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

 

Sezione 1 – L’assemblea degli associati.

Articolo 32. Natura dell’assemblea degli associati. – L’assemblea degli associati, riunita in sessione ordinaria o straordinaria, è il massimo organo rappresentativo dell’associazione. Delibera su tutte le materie a essa riservate dal presente Statuto e sulle questioni che il presidente dell’associazione ritiene opportuno sottoporle anche sentito il consiglio direttivo.

Articolo 33. Composizione dell’assemblea.  Tutti gli associati hanno diritto di partecipare all’assemblea, senza alcuna esclusione né restrizione.

Articolo 34. Diritto di voto.  Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe di voto.

Il voto è di regola palese, salvo che si debbano esprimere preferenze nominali o che il presidente dell’associazione ritenga opportuno procedere a voto segreto.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 35. Convocazione dell’assemblea degli associati L’assemblea degli associati è indetta dal presidente del consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno.

Il presidente del consiglio direttivo è tenuto a convocare l’assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Fatto salvo il caso di cui all’articolo 50, un quinto degli associati o tre membri del consiglio direttivo possono chiedere per iscritto al presidente del consiglio direttivo di convocare l’assemblea degli associati, indicando tutti gli elementi di cui al capoverso dell’articolo 36. In tal caso, il presidente del consiglio direttivo deve emettere avviso di convocazione dell’assemblea entro tre giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 36. Avviso di convocazione dell’assemblea L’avviso di convocazione dell’assemblea contiene la data, l’ora e il luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione, l’ordine del giorno e il tipo di sessione assembleare (ordinaria o straordinaria).

Tale avviso è affisso, a cura del presidente del consiglio direttivo, alla porta della sede dell’associazione almeno cinque giorni prima della data prescelta per l’adunanza in prima convocazione. Nel medesimo termine, esso è altresì comunicato tramite messaggio di posta elettronica a ciascun associato con diritto di voto o con qualsiasi altro mezzo diretto ritenuto opportuno.

Articolo 37. Svolgimento dell’assemblea. – L’assemblea è diretta dal presidente o, in sua assenza, da un membro del consiglio direttivo da lui delegato. Spetta a chi dirige l’assemblea il compito di controllare la regolarità della sua costituzione e delle maggioranze necessarie per l’adozione di ciascuna delibera.

Dello svolgimento dell’assemblea e delle delibere adottate è redatto un processo verbale a cura di un associato scelto fra i presenti, che lo sottoscrive assieme al presidente o suo delegato.

Articolo 38. Assemblea ordinaria.  Salve le tassative competenze dell’assemblea straordinaria, spetta all’assemblea ordinaria degli associati l’adozione di tutte le delibere di propria competenza secondo il presente Statuto e la decisione su qualsiasi questione sia portata alla sua attenzione dal presidente del consiglio direttivo.

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Ciascuna delibera è validamente adottata con la maggioranza dei voti dei presenti, salvi i casi nei quali il presente statuto preveda una diversa regola di maggioranza.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Ciascuna delibera è validamente adottata con la maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 39. Funzioni dell’assemblea ordinaria L’assemblea ordinaria degli associati:

  1. elegge il consiglio direttivo, secondo le norme e le procedure contenute nella sezione 2 del presente titolo;
  2. delibera l’azione di responsabilità di uno o più membri del consiglio direttivo;
  3. approva il bilancio e la relazione annuale delle attività svolte;
  4. discute con i membri del consiglio direttivo e approva, anche con modifiche, le linee programmatiche annuali delle attività sociali;
  5. delibera la proposta di versamento di contributo associativo speciale;
  6. decide in merito all’esclusione di un associato;
  7. nomina o revoca il direttore musicale su proposta del consiglio direttivo.

Articolo 40. Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto o dell’atto costitutivo. – L’assemblea straordinaria delibera le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Essa è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati sia in prima che in seconda convocazione .

La delibera di modificazione dello statuto o dell’atto costitutivo è adottata con la maggioranza dei voti presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 41. Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione. – L’assemblea straordinaria degli associati delibera lo scioglimento dell’associazione solo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di adozione di tale delibera, l’assemblea nomina contestualmente un liquidatore e provvede alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’associazione, sentito l’organismo di controllo di cui al D.P.R. 26/09/2000 e al D.P.C.M. n 329 del 21/03/2001. Tutti i beni residui, materiali o immateriali, dovranno essere devoluti ad altri enti del terzo settore  che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, anche sociale, fatta salva diversa disposizione di legge o della pubblica autorità.

 

Sezione 2 – Il consiglio direttivo

Articolo 42. Natura del consiglio direttivo.  Il consiglio direttivo è l’organo che ha il dovere di promuovere, programmare e coordinare le attività al fine di perseguire gli scopi istituzionali dell’associazione. A tale fine, esso gode della più ampia facoltà gestionale.

Esso esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e tutte quelle che reputa necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente.

Articolo 43. Composizione del consiglio direttivo. – Il consiglio direttivo è composto da cinque associati eletti dall’assemblea e resta in carica per due anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili allo scadere del mandato.

Tutti gli associati possono candidarsi all’elezione come membri del consiglio direttivo, salvo il divieto di cumulare più cariche contemporaneamente.

Articolo 44. Elezione del consiglio direttivo. – L’assemblea ordinaria elegge i membri del consiglio direttivo di regola entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Ciascun associato indica tre preferenze fra coloro che si sono candidati per il consiglio direttivo. L’indicazione di più di una preferenza per il medesimo candidato comporta la nullità del voto.

Saranno eletti consiglieri i primi cinque candidati che avranno ricevuto, ciascuno, il maggior numero di preferenze, fino a esaurimento delle cariche.

Nel caso in cui i candidati siano più di cinque e vi sia parità nel numero di preferenze espresse per due o più di essi, si procederà a un secondo turno di votazione.

In quest’ultimo caso, gli associati esprimono una sola preferenza di voto. Sarà eletto consigliere per le cariche vacanti chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.

Articolo 45 Cariche nel consiglio direttivo. – Alla sua prima riunione, il consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno quattro membri, attribuisce le seguenti cariche:

  1. presidente dell’associazione, che ha la rappresentanza legale dell’ente e esercita tutte le funzioni attribuite dalle norme del presente Statuto;
  2. tesoriere, che ha il compito di curare la tenuta dei libri dell’associazione e di controllare la regolarità delle entrate e delle uscite economiche dell’associazione;
  3. vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza, impedimento, anche permanente o dimissioni.

Qualora lo ritenga opportuno, il consiglio direttivo può delegare funzioni o compiti ai singoli consiglieri, anche per la gestione e l’organizzazione di specifiche attività o eventi.

Articolo 46. Funzioni del consiglio direttivo. – Il consiglio direttivo dispone di tutti i poteri necessari per promuovere le attività dell’associazione, anche se non esplicitamente previsti dal presente Statuto. Oltre a ciò, esso:

  1. esegue tutte le delibere dell’assemblea;
  2. gestisce il fondo comune dell’associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative e dei contributi associativi speciali;
  3. delibera l’ammontare della quota associativa annuale;
  4. cura la tenuta dei libri dell’associazione ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.;
  5. obbliga l’associazione nei confronti di terzi, stipulando contratti e attraverso qualsiasi altro mezzo necessario per il perseguimento dei fini associativi;
  6. redige il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  7. predispone le linee programmatiche annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  8. cura la selezione di candidati alla carica di direttore musicale e ne propone all’assemblea la nomina; propone all’assemblea la revoca del direttore musicale in carica;
  9. qualora ne ravvisi la necessità, redige, approva o modifica il regolamento interno dell’associazione.
  10. su proposta di associati o di terzi, promuove e organizza la partecipazione a qualsiasi evento rientri nelle finalità dell’associazione e al quale ritenga opportuno partecipare.

Articolo 47 Convocazione e svolgimento del consiglio direttivo. – Il consiglio direttivo è convocato con congruo preavviso dal presidente dell’associazione, ogniqualvolta lo ritenga necessario. Egli è tenuto a convocare il consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta almeno tre membri del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri. Le delibere sono adottate senza formalità, se nessuno si oppone espressamente alla loro adozione. In caso di opposizione, si procede al voto e la delibera è approvata con la maggioranza dei voti favorevoli dei consiglieri presenti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente.

Di ogni riunione è redatto processo verbale, anche sommario, sottoscritto dal presidente o dal vice-presidente e da chi, fra i presenti, l’ha redatto.

Alle riunioni del consiglio direttivo deve partecipare, per le tematiche di sua competenza, anche il direttore musicale, qualora egli sia appositamente convocato dal presidente.

Possono altresì partecipare alle riunioni, su decisione del consiglio direttivo o invito del presidente, tutte le persone, anche esterne all’associazione, il cui contributo sia ritenuto utile allo svolgimento della riunione.

Articolo 48. Linee programmatiche annuali. – Il consiglio direttivo, non appena eletto e dopo il primo anno in cui è in carica, predispone, in collaborazione con il direttore musicale, le linee programmatiche annuali delle attività associative, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati non appena possibile. In particolare, le linee programmatiche illustrano i progetti tematici da affrontare e sviluppare, le attività ed esibizioni alle quali si prevede una possibile o ragionevole partecipazione, il repertorio musicale di massima che si intende affrontare nell’anno e il percorso di formazione di tecnica musicale degli associati, tenendo anche conto del numero delle prove.

Prima della convocazione dell’assemblea, il consiglio direttivo renderà noto a tutti gli associati il contenuto del documento.

Le linee programmatiche sono approvate dall’assemblea degli associati, dopo aver discusso le eventuali modifiche che verranno proposte dai singoli associati o da gruppi di essi.

Articolo 49. Impedimento o dimissioni dei membri del consiglio direttivo. – In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più membri del consiglio direttivo, il presidente o il vice-presidente convocano d’urgenza l’assemblea affinché elegga un nuovo membro del consiglio direttivo secondo le regole previste dall’articolo 44 comma 5.

Articolo 50. Azione di responsabilità contro uno o più membri del consiglio direttivo. – L’azione di responsabilità contro uno o più membri del consiglio direttivo può essere promossa solo per i casi di cui all’articolo 17 e comporta, se approvata, la decadenza dalla carica di consigliere.

L’azione di responsabilità è promossa dalla metà più uno degli associati o da due membri del consiglio direttivo in carica. I proponenti devono convocare l’assemblea secondo l’articolo 36, formulando nell’ordine del giorno i precisi addebiti e conducono la discussione, osservando le norme dell’articolo 18 in quanto compatibili.

L’assemblea delibera la decadenza solo con il voto favorevole della metà più uno degli associati.

 

Sezione 3 – Il direttore musicale

Articolo 51. Natura del direttore musicale – Il direttore musicale ha il compito di garantire, sulla base delle sue competenze tecniche, la preparazione musicale degli associati al massimo livello possibile. Egli è nominato, su proposta del consiglio direttivo, dall’assemblea degli associati e resta in carica per due anni.

Articolo 52. Funzioni del direttore musicale. – Il direttore musicale attua le linee programmatiche annuali elaborate con il consiglio direttivo e approvate dall’assemblea, sviluppando il repertorio nel modo ritenuto il più opportuno e consono alle capacità tecniche del coro.

Dirige le prove e impartisce lezioni di canto corale nei giorni e nei modi concordati con il consiglio direttivo e valuta l’idoneità dei singoli associati di partecipare a concerti ed eventi proposti dal consiglio direttivo, collaborando con esso ai sensi dell’articolo 48.

Il direttore musicale può impartire inoltre lezioni supplementari concordate con il consiglio direttivo. Tali lezioni vengono disposte di sua iniziativa oppure su proposta di uno specifico settore corale o del consiglio direttivo.

Articolo 53. Partecipazione a eventi, concerti o esibizioni. – Il consiglio direttivo, su proposta degli associati o di terzi, promuove e organizza la partecipazione a qualsiasi evento rientri nelle finalità dell’associazione e al quale ritenga opportuno partecipare.

Qualora l’evento sia o includa un concerto o esibizione canora, il consiglio direttivo informa il direttore musicale, che valuta prontamente la capacità tecnica del coro di partecipare all’evento e, in caso positivo, propone al consiglio direttivo una bozza del programma. Il consiglio direttivo propone agli associati la partecipazione all’evento il cui programma è predisposto dal direttore musicale. Il presidente o suo delegato raccoglie quindi le adesioni in modo informale.

Sulla base delle adesioni raccolte, il direttore musicale conferma la possibilità di svolgere l’esibizione e affina la scaletta, adoperandosi per garantire la preparazione tecnica dei coristi.

Nel caso l’evento comprenda anche momenti artistici diversi dall’esibizione canora, il direttore musicale è tenuto inoltre, anche collaborando con il membro del consiglio direttivo eventualmente delegato alla cura dell’evento, a coordinare l’insieme dei vari interventi, fatto salvo il caso in cui tale coordinamento sia già svolto da terzi.

Articolo 54. Relazione annuale. – Il direttore musicale predispone, alla fine di ogni anno, una relazione annuale da sottoporre al consiglio direttivo contenente una valutazione dei progressi ottenuti nella preparazione musicale degli associati e formula eventuali proposte attinenti alla risoluzione dei problemi riscontrati, anche in relazione all’esito delle esibizioni dell’anno e dello svolgimento delle prove.

Della relazione annuale viene data altresì lettura agli associati durante l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio.

 

TITOLO V – NORME FINALI

 

Articolo 55. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali. – Il consiglio direttivo garantisce la corretta tenuta dei libri dell’associazione, consentendo la pubblicità e la trasparenza, anche con mezzi informatici, di tutte le delibere e degli atti adottati. Tutti i documenti sono conservati presso la sede legale dell’associazione e vengono messi a disposizione degli associati a loro semplice richiesta.

Articolo 56. Foro competente. – La competenza esclusiva a conoscere di tutte le controversie che dovessero insorgere fra l’associazione e gli associati e fra questi e qualsiasi organo dell’associazione in relazione al presente Statuto e agli atti adottati dagli organi associativi appartiene al Tribunale di Padova.

Articolo 57. Norme integrative. – Per tutte le questioni non espressamente disciplinate dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti.

 

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Letto, approvato e sottoscritto dall’Assemblea dei soci del 23 marzo 2019.